Statuto
Associazione Tennis Vintage – Associazione di Promozione Sociale
Art. 1 – Denominazione, natura e sede
L’Associazione di Promozione Sociale denominata Tennis Vintage, con sede in Via Masseria Crispo N.2, Pomigliano D’Arco (NA) è un’associazione costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
L’associazione potrà inoltre istituire altre sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Lo spostamento della sede legale all’interno dello stesso comune non costituisce variazione statutaria.
Art. 2 – Carattere dell’Associazione
L’associazione è apartitica e non ha fini di lucro, svolge attività di utilità sociale a favore di associati e/o terzi; durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio; essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
Art. 3 – Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 – Scopi dell’Associazione
L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’associazione si prefigge quale scopo la promozione della cultura tennistica, intesa a far conoscere le origini del Tennis e la sua evoluzione, proseguendo sulle linee guida tracciate in tanti anni di ricerca e studi da Salvatore Sodano, collezionista e storiografo del tennis vintage.
Art. 5 – Attività dell’Associazione
L’Associazione realizza i propri scopi nell’ambito delle seguenti attività:
ricerca, raccolta e catalogazione di materiale storico relativo alla cultura tennistica e alla sua evoluzione storico-sociale;
attività di scambio di materiale tra collezionisti privati singoli o associazioni che nel mondo sono accomunati dalla passione per il tennis;
eventi culturali quali a titolo esemplificativo mostre, meeting, incontri di tennis rievocativi, incontri con campioni dello sport;
realizzazione e diffusione di materiale promozionale a supporto delle attività associative;
supporto tecnico-storico a quanti (operatori cinematografici, uomini di spettacolo, artisti di teatro, cinema e letteratura) abbiano necessità di reperire informazioni utili a ricostruire le ambientazioni legate al tennis nelle varie epoche storiche;
attività didattiche e incontri con gli studenti di ogni ordine e grado per diffondere la cultura educativa e la funzione socializzante del tennis e dello sport in generale;
partecipazione all’interno di feste dello sport, eventi rievocativi storici e altre manifestazioni idonee a valorizzare e diffondere gli scopi sociali;
collaborazione con altre associazioni che si occupano della diffusione e valorizzazione della cultura tennistica.
L’associazione potrà svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
L’associazione, pur non avendo scopo di lucro, potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi ai sensi della vigente normativa civilistica e fiscale che disciplina le associazioni di promozione sociale.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.
Art. 6 – Adesioni ad altri organismi
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi.
Art. 7 – Soci
Possono essere soci dell’associazione persone fisiche o persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione all’associazione comporta, per il socio di maggiore età, il diritto al voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda scritta, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i Regolamenti.
Le persone giuridiche private, alla domanda di adesione, dovranno allegare una copia dello statuto o di altro documento che descriva l’attività svolta, indicando un proprio rappresentante nell’Assemblea dei soci.
Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all’instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell’interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
La qualità di socio dà diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo deve provvedere con delibera sulle domande di ammissione.
Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’associazione stessa presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Direttivo ed alla prima Assemblea. Il socio recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia ad eventuali conferimenti, sia per le quote versate.
In caso di comportamento di un socio in modo difforme ed in contrasto con il presente Statuto e con i Regolamenti dell’associazione, nonché con le sue direttive, il Direttivo può deliberare la sospensione del socio; tale sospensione ha decorrenza immediata e si converte in esclusione definitiva con la ratifica da parte dell’Assemblea dei soci.
Art. 8 – Tipologie di soci
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a. Ordinari;
b. Onorari.
Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative; soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, ma hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci.
Art. 9 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nel rispetto del principio di democraticità: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività proprie della vita associativa comunemente concordate.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
Il socio che presta la sua attività volontaria non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto, eventualmente e se previsto dai Regolamenti, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
L’associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 10 – Perdita di qualità di socio
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
Il socio può perdere la qualifica di socio nei seguenti casi:
a) decesso;
b) ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
c) decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
d) delibera di espulsione qualora sia colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto organo. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento dall’interessato. Le deliberazioni dell’assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.
TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 11 – Organi e cariche sociali
Gli organi e le cariche dell’Associazione sono i seguenti:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.
Per convocare l’Assemblea, il Presidente o il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante lettera semplice o posta elettronica o tramite pubblicazione nel sito internet dell’associazione o avviso affisso nei locali della sede. Tutti i soci debbono avere la possibilità di esserne a conoscenza, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno sette giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e la sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
L’ Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o altro sito idoneo e sarà inoltre possibile partecipare anche da remoto mediante idonea strumentazione multimediale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta da un quarto degli associati. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.
Art. 13 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere portatore di massimo due deleghe.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- valuta e approva il programma annuale svolto, propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi, definisce le linee programmatiche dell’anno entrante e approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- approva i Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
- stabilisce il numero dei consiglieri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità dell’art. 15;
- elegge e revoca il presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento, su proposta del Consiglio direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la maggioranza dei suoi soci. Le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le relative delibere saranno sempre approvate a maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.
In considerazione che i Soci saranno dislocati sul territorio nazionale e internazionale, le votazioni relative all’ approvazione del bilancio ed eventuali delibere inerenti l’ordinaria amministrazione, possono essere effettuate anche mediante posta elettronica o altri mezzi di comunicazione multimediali.
Per l’elezione delle cariche sociali si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art. 14 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea in forma straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei soci ed ogni qualvolta il Direttivo lo reputerà necessario.
L’Assemblea straordinaria ha in particolar modo i seguenti compiti:
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 15 – Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti tra gli associati. I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più membri del Direttivo, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso eventuale delle spese documentate sostenute e concordate per ragioni dell’ufficio ricoperto.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere; in mancanza di un numero sufficiente di consiglieri, le funzioni del Tesoriere sono svolte dal Segretario;
- predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
- predispone annualmente all’Assemblea il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, nei casi previsti dalla legge, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, di singoli settori di attività, di tutte le iniziative da essa promosse e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- provvede all’esclusione dei soci, salva l’eventuale successiva ratifica dell’assemblea;
- nomina un responsabile per ogni settore operativo dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi membri; è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 16 – Presidente
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo – al quale comunque egli riferisce circa l’attività compiuta – l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente, in accordo con il Tesoriere, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre, per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei soci, corredandoli di idonea relazione.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
L’ Assemblea ha la facoltà di nominare un Presidente onorario tra i soci che nell’ ambito della realizzazione degli scopi associativi diano lustro all’ associazione a livello locale, nazionale e internazionale.
Art. 17 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 18 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili, provvede alla riscossione delle quote sociali. Cura la redazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, di concerto con il Presidente, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
In mancanza di consigliere appositamente nominato in qualità di Tesoriere, le mansioni suddette saranno svolte dal Segretario.
Art. 19 – Il Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo stesso nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione.
Il Segretario cura, inoltre, la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo e del libro soci dell’associazione.
Art. 20– Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione. Questi ultimi debbono obbligatoriamente essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell’Associazione;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
Il Consiglio Direttivo può stabilire la quota da versare all’atto dell’adesione all’Associazione e la quota annuale di iscrizione.
Il versamento effettuato a qualsiasi titolo è comunque a fondo perduto e non verrà restituito in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Art. 21 – Rendiconto economico finanziario
Gli esercizi finanziari dell’Associazione si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere, di concerto con il Presidente, redige il rendiconto consuntivo e preventivo che devono essere approvati dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o, in caso di difficoltà nella convocazione dell’assemblea, entro il termine più lungo di sei mesi.
I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per le delibere relative, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.
Art. 22 – Avanzi di gestione
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni no profit.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.
Art. 23 – Scioglimento
L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con fini di utilità sociale a favore di enti o di associazioni di promozione sociale aventi finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, anche in forme indirette.
Art. 24 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori esterni all’associazione, di cui uno nominato dal socio interessato, l’altro dal Consiglio Direttivo e il terzo di comune accordo dai due arbitri così nominati e che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.
Art. 25– Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.